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Contatore manomesso e consumi corposi: utente obbligato a pagare

Fatale il non avere dato prova della sproporzione tra il consumo rilevato e quello effettivamente sostenuto

Contatore manomesso e consumi corposi: utente obbligato a pagare

Confermato l’obbligo del cliente di pagare la società fornitrice di energia elettrica a fronte dei consumi contestatigli e della manomissione del contatore. I giudici chiariscono che in tema di contratti di somministrazione, se è vero che la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità sicché, in caso di contestazione, grava sul fornitore l’onere di provare che il contatore è perfettamente funzionante, il principio opposto va affermato con riferimento a pretese di pagamento che traggono fondamento, invece, dall’accertamento di prelievi abusivi. Ciò perché quando l’apparecchio-contatore risulta manomesso, come nella vicenda in esame, l’utente che intende far accertare che la alterazione dell’apparecchio è avvenuta ad opera di terze persone, e a sua insaputa, è tenuto a dimostrare la sproporzione manifesta del consumo rilevato rispetto a quello effettivamente sostenuto, dovendo altresì provare l’attività illecita di una terza persona sul contatore. (Ordinanza 15771 del 17 maggio 2022 della Corte di Cassazione)

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