DEMO
ICONOS FINALES-TRAZADOS

Covid-19: la pandemia e la scienza hanno legittimato l’obbligo vaccinale per il personale sanitario

Tale misura ha avuto come obiettivo quello di prevenire la diffusione del virus e di salvaguardare la funzionalità del sistema sanitario

Covid-19: la pandemia e la scienza hanno legittimato l’obbligo vaccinale per il personale sanitario

Questo il paletto fissato dalla Corte Costituzionale. Per i giudici la scelta assunta dal legislatore al fine di prevenire la diffusione del virus, limitandone la circolazione, non può ritenersi irragionevole né sproporzionata, alla luce della situazione epidemiologica e delle risultanze scientifiche disponibili. Per maggiore chiarezza, comunque, i giudici si sono richiamati ai principi già fissati in precedenza in materia di trattamenti sanitari obbligatori. A questo proposito, i giudici hanno ribadito innanzitutto che la Costituzione affida al legislatore il compito di bilanciare, alla luce del principio di solidarietà, il diritto dell’individuo all’autodeterminazione rispetto alla propria salute con il coesistente diritto alla salute degli altri e quindi con l’interesse della collettività. Ragionando in questa ottica, quindi, non vi sono dubbi: alla luce della situazione epidemiologica, il legislatore ha tenuto conto dei dati forniti dalle autorità scientifico-sanitarie, nazionali e sovranazionali, istituzionalmente preposte al settore, quanto a efficacia e sicurezza dei vaccini, e, sulla base di questi dati scientificamente attendibili, ha operato una scelta che non appare inidonea allo scopo, né irragionevole o sproporzionata. E del resto, come emerge dall’analisi comparata, misure simili sono state adottate anche in altri Paesi europei. I giudici hanno poi chiarito che il rischio remoto, non eliminabile, che si possano verificare eventi avversi anche gravi sulla salute del singolo, non rende di per sé costituzionalmente illegittima la previsione di un trattamento sanitario obbligatorio, ma costituisce semmai titolo all’indennizzo. Ciò perché devono ritenersi leciti i trattamenti sanitari, e tra questi le vaccinazioni obbligatorie, che, al fine di tutelare la salute collettiva, possano comportare il rischio di conseguenze indesiderate, pregiudizievoli oltre il limite del normalmente tollerabile. Quanto, infine, ai dubbi relativi ad una disciplina normativa che impone il consenso a fronte di un obbligo vaccinale, i giudici hanno rilevato che l’obbligatorietà del vaccino lascia comunque al singolo la possibilità di scegliere se adempiere o sottrarsi all’obbligo, assumendosi responsabilmente, in questo secondo caso, le conseguenze previste dalla legge. Qualora, invece, il singolo adempia all’obbligo vaccinale, il consenso, pur a fronte dell’obbligo, è rivolto, proprio nel rispetto dell’intangibilità della persona, ad autorizzare la materiale inoculazione del vaccino. (Sentenza 14 del 9 febbraio 2023 della Corte Costituzionale)

news più recenti

Mostra di più...

Iscriviti alla nostra newsletter

Scorri per attivare il pulsante