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Gestione della famiglia e cura del figlio non legittimano in automatico l’assegno divorzile per l’ex moglie

A depotenziare la richiesta avanzata dalla donna sono la sua capacità lavorativa, la sua indipendenza economica e, infine, la prolungata relazione da lei avuta con un nuovo compagno e catalogabile come famiglia di fatto

Gestione della famiglia e cura del figlio non legittimano in automatico l’assegno divorzile per l’ex moglie

L’impegno della donna nella gestione della famiglia e nella cura del figlio durante gli anni di matrimonio non basta per legittimarne, una volta ufficializzata la rottura coll’oramai ex marito, la richiesta di assegno divorzile. Decisivi, secondo i giudici, per depotenziare la richiesta avanzata dalla donna sono la sua capacità lavorativa, la sua indipendenza economica e, infine, la prolungata relazione da lei avuta con un nuovo compagno e catalogabile come famiglia di fatto. Per i giudici la conclusione è semplice: la donna non ha dimostrato in concreto di trovarsi in condizione di non potersi procurare mezzi adeguati, mentre al contrario sono emerse la sua condizione di indipendenza economica e l’esperienza lavorative da lei da tempo acquisite, anche coadiuvando il nuovo partner nell’attività commerciale. A fronte di tale quadro, sono irrilevanti gli elementi posti in evidenza dalla donna, la quale si è limitata a riferire di avere fornito il proprio contributo casalingo nella gestione della famiglia e di essersi presa cura del figlio. Ma tale contributo, reso dalla donna in costanza di matrimonio, non è sufficiente a far sorgere per lei il diritto all’assegno divorzile, una volta sciolto il matrimonio. (Ordinanza 9817 del 13 aprile 2023 della Corte di Cassazione)  

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