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Illegittima l’ordinanza di demolizione se precedentemente la pubblica amministrazione ha accertato formalmente la legittimità del fabbricato

Secondo i giudici l’operato della pubblica amministrazione ha ingenerato nel privato un legittimo affidamento

Illegittima l’ordinanza di demolizione se precedentemente la pubblica amministrazione ha accertato formalmente la legittimità del fabbricato

L’atto con cui la pubblica amministrazione accerti formalmente la legittimità di un fabbricato, rigettando un’istanza finalizzata alla sua regolarizzazione edilizia, è idoneo ad ingenerare un legittimo affidamento nel privato che non abbia rilasciato false dichiarazioni. Di conseguenza, l’ordinanza di demolizione successivamente adottata è illegittima, qualora la pubblica amministrazione non adduca nuovi, sopravvenuti e decisivi elementi di prova in grado di sconfessare e rivedere le proprie precedenti determinazioni. Questi i chiarimenti forniti dai giudici, chiamati a prendere in esame il controverso caso concernente il modus operandi di un Comune che ha ordinato la demolizione di un immobile di cui in precedenza aveva formalmente accertato la legittimità, consentendo così l’archiviazione dell’istanza presentata in origine ai fini della regolarizzazione del fabbricato. In particolare, il problema era se l’area – su cui insiste l’immobile – dovesse essere o meno qualificata come centro abitato nel momento in cui il fabbricato era stato realizzato. I giudici precisano che tale accertamento ha ingenerato nel privato un legittimo affidamento sulla correttezza delle valutazioni e delle informazioni acquisite dal Comune quale soggetto particolarmente qualificato a valutare lo stato legittimo dell’immobile nell’ambito di un procedimento instaurato dal privato per la formazione di un titolo edilizio. Di conseguenza, il Comune, onde rivalutare tale fatto storico accertato, avrebbe dovuto addurre nuovi, sopravvenuti e decisivi elementi di prova in grado di sconfessare e rideterminare il perimetro del centro abitato. (Sentenza 722 del 9 marzo 2023 del Tribunale amministrativo regionale della Sicilia)

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