Immobile abusivo e mancata demolizione: chiarimenti sulla sanzione pecuniaria
Multa non applicabile, però, se il bene è stato acquisito al patrimonio disponibile del Comune in data antecedente all’entrata in vigore della norma
La mancata ottemperanza all’ordine di demolire un immobile realizzato abusivamente comporta una sanzione pecuniaria, che, però, non può essere legittimamente applicata, chiariscono i giudici, qualora il bene sia stato acquisito al patrimonio disponibile del Comune in data antecedente all’entrata in vigore della norma (12 settembre 2014), atteso che l’inottemperanza all’ordine di demolizione cessa nel momento in cui l’ordine di demolizione sia divenuto giuridicamente oppure fattualmente impossibile. Di conseguenza, non solo la demolizione in danno, ma anche l’acquisizione in capo al Comune impedisce al destinatario dell’ordine di darvi materialmente esecuzione. In aggiunta, poi, i giudici chiariscono che sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo sulle controversie in materia di contestazione della sanzione pecuniaria anche qualora il Comune utilizzi il procedimento di coazione. L’impiego di tale strumento, infatti, non può alterare il riparto di giurisdizione, che deve sempre individuarsi secondo i tradizionali canoni in base al petitum sostanziale e alla posizione sottostante, a seconda che riguardi una posizione di diritto soggettivo o di interesse legittimo. (Parere del 15 novembre 2022 del Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana)