Limiti all’esercizio del diritto di voto da parte dell’elettore: patata bollente affidata al giudice ordinario
Decisiva una sottolineatura: il cittadino dubita della legittimità del sistema elettorale sotto il profilo della effettiva e sostanziale libertà di determinazione, consapevole e secondo coscienza, della preferenza elettorale
Qualora il cittadino proponga un’azione rivolta non già ad avversare esclusione o ammissione di candidati o di liste dalla competizione elettorale, bensì i limiti che derivano, in tesi, all’esercizio del diritto di voto da parte dell’elettore nell’attuale ordinamento, allora egli sta lamentando la lesione di un diritto soggettivo pieno, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario. Non può infatti sostenersi che sussista, in materia, il difetto assoluto di giurisdizione, atteso che il cittadino dubita, nel caso preso in esame, della legittimità del sistema elettorale sotto il profilo della effettiva e sostanziale libertà di determinazione, consapevole e secondo coscienza, della preferenza elettorale da parte dell’elettore, in dipendenza di un asseritamente illegittimo blocco delle candidature da parte del sistema politico. Di conseguenza, non sussiste il presupposto che, secondo la Corte Costituzionale, fonda la riserva esclusiva di giudizio di cui il Parlamento dispone in ordine alla verifica della propria legittima composizione, poiché la doglianza del cittadino si colloca in una fase ad essa ancora anteriore e pregiudiziale. Questi i paletti fissati dai giudici, chiamati a valutare l’istanza con cui un cittadino ha proposto un’azione di accertamento per far sollevare la questione di legittimità costituzionale di alcune norme della legge elettorale numero 165 del 2017 – cosiddetta ‘Rosatellum’ –, norme che avrebbero, a suo dire, determinato un eccessivo squilibrio della rappresentanza. (Sentenza 17768 del 29 dicembre 2022 del Tribunale amministrativo regionale del Lazio)