Niente controllo giudiziario per la società a fronte di mere irregolarità formali addebitabili all’amministratore
Respinta la richiesta avanzata dal socio di maggioranza e mirata alla nomina di un amministratore giudiziario
Per dire esistente una valida tabella millesimale occorre accertare all’uopo una deliberazione approvata dall’assemblea nelle forme previste o una convenzione approvata all’unanimità, non essendo comunque configurabile una formazione della tabella millesimale per facta concludentia
Necessario fare riferimento all’atto costitutivo del condominio e, quindi, al primo atto di trasferimento di un’unità immobiliare dall’originario proprietario ad altro soggetto