DEMO
ICONOS FINALES-TRAZADOS

Omesso versamento dell’IVA: nessuna giustificazione a fronte dei ritardi nei pagamenti da parte di due grosse società pubbliche

I giudici respingono la tesi proposta dalla società contribuente, che ha attribuito l’omesso versamento dell’IVA a causa di forza maggiore

Omesso versamento dell’IVA: nessuna giustificazione a fronte dei ritardi nei pagamenti da parte di due grosse società pubbliche

Impossibile giustificare l’omesso versamento contestato dal Fisco a una società solo perché quest’ultima ha lamentato ritardi nei pagamenti da parte di due società a partecipazione pubblica. I giudici ritengono impossibile parlare di causa di forza maggiore alla base dell’omesso versamento - per tre mesi - dell’IVA da parte della società contribuente. Ciò perché la società ha sostenuto di aver preferito privilegiare il pagamento degli stipendi dei dipendenti e assicurare così la continuità aziendale e ha individuato la causa di uno stato di insolvenza e, soprattutto, dell’inadempimento dell'obbligazione tributaria nei ritardi nel pagamento dei propri debiti dai principali committenti, cioè due società a partecipazione pubblica, ma, osservano i giudici, nulla risulta allegato o dimostrato, da parte della società contribuente, a dare prova di concreti tentativi della società per fronteggiare, per tempo, le difficoltà economiche - notorie - in cui versavano le due committenti. I giudici ricordano che è necessaria la prova che non sia stato altrimenti possibile per il contribuente reperire le risorse economiche e finanziarie necessarie a consentirgli il corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni tributarie, pur avendo posto in essere tutte le possibili azioni, anche sfavorevoli per il suo patrimonio personale, dirette a consentirgli di recuperare, in presenza di un'improvvisa crisi di liquidità, quelle somme necessarie ad assolvere il debito erariale, senza esservi riuscito per cause indipendenti dalla sua volontà e ad egli non imputabili. In conclusione, l'inevitabilità di conseguenze nefaste non può farsi derivare, come fatto invece dalla società contribuente, dalla sorte dei propri principali clienti - certamente fuori da ogni controllo della società - ma, piuttosto, dal dimostrato esito vano delle iniziative che la società stessa avrebbe potuto per tempo adottare al fine di reperire risorse o linee di credito alternative ed in grado di fronteggiare i rischi di crisi di liquidità, già noti da tempo e che quindi non possono ritenersi evento improvviso ed imprevedibile. (Sentenza dell’11 aprile 2023 della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio)  

news più recenti

Mostra di più...

Iscriviti alla nostra newsletter

Scorri per attivare il pulsante