Ordinata la rimozione dei rifiuti: destinatario può essere il fallimento dell’impresa
Irrilevante il fatto che il Comune sia stato nominato custode del sito da cui debbono essere rimossi i rifiuti
Il fallimento dell’impresa è legittimato ad essere destinatario di provvedimenti che ordinano la rimozione dei rifiuti, anche se il Comune è stato nominato custode del sito. Difatti, l’essere stati nominati custodi di un’area occupata da rifiuti abbandonati non trasferisce sul custode, non responsabile dell’abbandono, gli obblighi di provvedere alla loro rimozione. Questo si giustifica in ragione del fatto che l’onere di ripristino e di smaltimento dei rifiuti ricade sulla curatela fallimentare e i relativi costi gravano sulla massa fallimentare, precisano i giudici, i quali aggiungono poi che l’abbandono di rifiuti costituisce una diseconomia esterna, ovvero un’esternalità negativa, derivante dall’attività di impresa, e, dunque, un costo di cui i creditori della massa fallimentare stessa debbono farsi carico al fine di potersi avvantaggiare dell’eventuale residuo attivo della procedura. In sostanza, il fallimento del trasgressore non estingue l’illecito amministrativo dell’abbandono di rifiuti. (Sentenza 2208 del 2 marzo 2023 del Consiglio di Stato)