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Pianificazione urbanistica: vincoli ambientali o paesaggistici anche in zona agricola

Via libera dei giudici alle manovre del Comune. I giudici aggiungono che la possibilità di introdurre vincoli in sede pianificatoria non viene esclusa dalla presenza di edifici

Pianificazione urbanistica: vincoli ambientali o paesaggistici anche in zona agricola

Possibile per il Comune introdurre, in sede di pianificazione urbanistica, vincoli ambientali o paesaggistici anche in zona agricola. La destinazione a zona agricola di una porzione di territorio, in sede di pianificazione del territorio, assolve, oltre che a esigenze prettamente agrarie ed urbanistiche, anche a quelle di tutela dell’ambiente, anche in via cumulativa, a seconda del profilo considerato, con la duplice conseguenza che la tutela paesaggistica è perfettamente compatibile con quella urbanistica o ecologica, trattandosi di forme complementari di protezione, preordinate a curare, con diversi strumenti, distinti interessi pubblici. Pertanto, il Comune conserva la titolarità, nella sua attività pianificatoria generale, della competenza a introdurre vincoli o prescrizioni preordinati al soddisfacimento di interessi paesaggistici, alla luce della legge numero 1187 del 1968, laddove ha esteso il contenuto del ‘piano regolatore generale’ anche all’indicazione dei vincoli da osservare nelle zone a carattere storico, ambientale e paesistico, legittimando l’autorità comunale a valutare autonomamente tali interessi e, nel rispetto dei vincoli già esistenti posti dalle amministrazioni competenti, a imporre nuove e ulteriori limitazioni. E ciò avviene, precisano i giudici, quando il pregio del bene, pur se non sufficiente al fine di giustificare l’adozione di un provvedimento impositivo di vincolo paesaggistico in base alle caratteristiche del bene, viene valutato come elemento di particolare valore urbanistico. In questo quadro i giudici aggiungono una ulteriore considerazione: la possibilità di introdurre vincoli in sede pianificatoria non viene esclusa dalla presenza di edifici, posto che essa non comporta il venir meno delle peculiarità ambientali, morfologiche, paesaggistiche che il Comune intende preservare. Anzi, proprio la diffusa edificazione, sviluppatasi nel tempo sulle aree agricole, ben può giustificare, sul piano della ragionevolezza, l’ampliamento del novero delle aree interessate dalla disciplina di tutela. (Sentenza 100 del 3 gennaio 2023 del Consiglio di Stato)

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