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Piccoli difetti non bastano per affermare la non conformità della cosa venduta

Possibile, difatti, che le imperfezioni del bene - una autovettura, per essere precisi - non impediscano ad essa di essere utilizzata per il proprio scopo

Piccoli difetti non bastano per affermare la non conformità della cosa venduta

La presenza di alcuni difetti o di talune qualità non implica necessariamente la non conformità della cosa venduta. Ben può accadere, infatti, come nella vicenda presa in esame dai giudici, che le imperfezioni della cosa venduta - una autovettura, per essere precisi -  non impediscano ad essa di essere utilizzata per il proprio scopo. Di conseguenza, a fronte di un presunto difetto di qualità del bene oggetto di compravendita, vale la regola dell’onere della prova a carico del compratore, poiché si tratta di azione tipica rientrante nell’ambito della garanzia della vendita sul modello delle tradizionali azioni edilizie, riguardo alle quali il requisito della gravità è prevalutato dal legislatore e compenetrato nella ricorrenza dei presupposti delineati dell'incidenza dei vizi sull'idoneità all'uso cui la cosa è destinata ovvero sulla diminuzione in modo apprezzabile del suo valore. Prive di fondamento, quindi, nel caso specifico, le proteste del compratore che non ha allegato e neanche dimostrato uno specifico vizio da cui sarebbe affetta l'autovettura da lui acquistata. (Sentenza 14895 del 29 maggio 2023 della Cassazione)

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