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Possibile contestare la delibera per condòmino che abbia partecipato alla riunione e abbia votato

A patto, però, che a tale accertamento il condòmino abbia un interesse concreto e attuale

Possibile contestare la delibera per condòmino che abbia partecipato alla riunione e abbia votato

La domanda diretta a far accertare la non conformità alla legge (o al regolamento condominiale) del contenuto della decisione approvata in una assemblea, avente ad oggetto l’autorizzazione, e le eventuali limitazioni, dell’allaccio di nuove utenze domestiche di una unità immobiliare ad una rete di servizi integra gli estremi di un’azione di accertamento della nullità e può pertanto essere proposta da un condòmino, seppure abbia partecipato all’assemblea ed abbia espresso voto conforme. Ciò però a patto che a tale accertamento egli abbia un interesse concreto e attuale, diretto ad eliminare la situazione di obiettiva incertezza che la delibera può generare quanto al contenuto dell’assetto organizzativo della materia regolata.
Non rileva, in senso contrario, che tale autorizzazione assembleare sia stata richiesta e, appunto, votata, anche dal condòmino che ora la contesta, in quanto, da un lato, il principio secondo cui la nullità può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse, salvo diverse disposizioni di legge, non è derogato dalle norme in tema di condominio, e, dall’altro, la regola per la quale chi ha dato causa ad una nullità non può farla valere è propria della materia processuale, mentre è estranea alla materia sostanziale.

Questi i principi fissati dai giudici (sentenza numero 29917 del 12 novembre 2025 della Cassazione) alla luce del contenzioso sorto in uno stabile in quel di Roma e relativo alla delibera con cui era stato riconosciuto il
diritto di due condòmini di allacciarsi alle tubature del gas e delle altre utenze domestiche al servizio della nuova porzione immobiliare risultante dal frazionamento di una originaria consistenza.
Ampliando l’orizzonte, i giudici di Cassazione ribadiscono che il condòmino può dividere il suo appartamento in più unità ove da ciò non derivi concreto pregiudizio agli altri condòmini, e sempre che tale facoltà non sia espressamente vietata da prescrizione di natura contrattuale dettata dal regolamento di condominio, o da diversa convenzione limitatrice dei diritti risultanti dall’atto di acquisto. Se dal frazionamento dell’appartamento originario discende l’esigenza di procedere all’allaccio di nuove utenze ad una rete di servizi per la fruizione di impianti indispensabili ai fini di una completa e reale utilizzazione degli immobili, adeguata all’evoluzione dei bisogni abitativi delle persone, non è richiesta alcuna preventiva autorizzazione dell’assemblea, salvo che tale autorizzazione sia imposta da una convenzione contrattuale approvata dai condòmini nell’interesse comune, mediante esercizio dell’autonomia privata. Alla eventuale autorizzazione ad eseguire l’allaccio di nuove utenze, non di meno concessa, negata o – come si assume in questa vicenda – condizionata dall’assemblea, può attribuirsi altrimenti valore come riconoscimento, o meno, dell’inesistenza di correlati pregiudizi alla funzionalità degli impianti comuni.
Rientrando il punto di utenza nella parte di impianto dell’immobile condominiale estraneo alle parti comuni e ricompresa nell’ambito dell’appartamento dei singoli condòmini, cioè nella sfera di proprietà esclusiva di questi, la autorizzazione all’allaccio non rientra tra i poteri dell’assemblea, di talché è nulla la deliberazione che provveda al riguardo. Tale nullità può essere fatta valere da chiunque vi abbia un concreto interesse, compreso il condomino che abbia partecipato, con il suo voto favorevole, alla formazione di detta delibera.

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