DEMO
ICONOS FINALES-TRAZADOS

Rapporto familiare e composizione ristretta del gruppo sociale rendono legittimo l’accertamento poggiato sui dati dei conti correnti

Rilevante anche l’assenza di prova di attività economiche svolte dai soggetti intestatari dei conti e idonee a giustificare i versamenti e i prelievi riscontrati

Rapporto familiare e composizione ristretta del gruppo sociale rendono legittimo l’accertamento poggiato sui dati dei conti correnti

Lo stretto rapporto familiare e la composizione ristretta del gruppo sociale è sufficiente a giustificare, salva la prova contraria, la riferibilità delle operazioni riscontrate sui conti correnti bancari dei soggetti all'attività economica della società sottoposta a verifica. Di conseguenza, in assenza di prova di attività economiche svolte dai soggetti intestatari dei conti e idonee a giustificare i versamenti e i prelievi riscontrati, ed in presenza di un contestuale rapporto di collaborazione con la società, deve ritenersi soddisfatta la prova presuntiva a sostegno della pretesa fiscale, con spostamento dell'onere della prova contraria sul contribuente. Questi i paletti fissati dai giudici, chiamati a prendere in esame un avviso di accertamento - per Iva, Irpef ed Irap - fondato sui dati relativi alla movimentazione bancaria di un conto corrente. Nel caso specifico, la pur corposa documentazione depositata dal contribuente non appare sufficiente, secondo i giudici, a contrastare la presunzione operata dal Fisco, poiché la mera indicazione della provenienza e della destinazione delle somme contestate non consente di fornire una prova analitica che gli elementi desumibili dalle richiamate movimentazioni bancarie siano privi di rilevanza fiscale. A maggior ragione, poi, quando, come in questo caso, oltre alla produzione documentale, vi è il dato relativo alla dichiarazione di reddito del contribuente che, pressoché pari a zero, non consente di giustificare una movimentazione bancaria così elevata. (Sentenza dell’8 marzo 2023 della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria)  

news più recenti

Mostra di più...

Iscriviti alla nostra newsletter

Scorri per attivare il pulsante