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Accesso documentale e civico: la disciplina si applica anche ad ‘ITA s.p.a.’

La società, in quanto in controllo pubblico, soggiace ai principi di trasparenza previsti dal decreto legislativo numero 33 del 2013, con conseguente suo obbligo di ostensione dei documenti richiesti a titolo di accesso civico

Accesso documentale e civico: la disciplina si applica anche ad ‘ITA s.p.a.’

‘ITA s.p.a’ soggiace alla disciplina prevista in materia di accesso documentale e civico. Questo il principio fissato dai giudici, i quali hanno chiarito che ‘ITA s.p.a.’, in quanto società in controllo pubblico – atteso che le sue quote societarie sono detenute per intero dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, titolare, come tale, di un potere di controllo pieno – soggiace ai principi di trasparenza previsti dal decreto legislativo numero 33 del 2013, con conseguente suo obbligo di ostensione dei documenti richiesti a titolo di accesso civico. Ciò significa che ‘ITA s.p.a.’ è, pertanto, destinataria della disciplina dell’accesso documentale, espletando un’attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dal diritto dell’Unione Europea, concretantesi nel servizio di trasporto aereo, che la rendono, perciò solo, non assimilabile ad un qualsiasi operatore economico privato. Peraltro, ancorché non le si possa conferire la formale qualità di concessionario di un servizio pubblico universale, ‘ITA s.p.a.’ è, sostanzialmente, un ente di diritto privato esercente attività anche funzionale al soddisfacimento di pubblici interessi, come si evince dalle seguenti peculiarità, normativamente declinate: l’autorizzazione alla costituzione della società in virtù di una norma avente forza di legge; il controllo della società da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze o ad opera di una società a prevalente partecipazione pubblica anche indiretta; la nomina degli organi sociali, almeno per il primo periodo di durata in carica, con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministro dello Sviluppo Economico e con il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali; la stipula tra la società in questione ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e con il Ministero dello Sviluppo Economico e con gli enti pubblici territorialmente competenti, di appositi contratti di servizio preordinati a garantire l’erogazione delle prestazioni di servizi pubblici essenziali di rilevanza sociale. Senza dimenticare, poi, il patrocinio facoltativo dell’Avvocatura dello Stato ed il controllo di gestione da parte della Corte dei Conti. (Sentenza 860 del 25 gennaio 2023 del Consiglio di Stato)

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