DEMO
ICONOS FINALES-TRAZADOS

Omessa (o tardiva) diagnosi di patologia oncologica: la perdita di una possibilità di sopravvivenza comporta un danno da perdita anticipata della vita

La stima percentuale è espressione di un giudizio causale che consente di affermare l’esistenza di un nesso causale tra l’omissione e l’evento di danno

Omessa (o tardiva) diagnosi di patologia oncologica: la perdita di una possibilità di sopravvivenza comporta un danno da perdita anticipata della vita

In materia di responsabilità medica, quando l’omessa (o tardiva) diagnosi di una patologia oncologica comporti la perdita di una possibilità di sopravvivenza, perdita stimabile in una percentuale non inferiore al 50 per cento, non si configura un danno da perdita di chance – caratterizzato da insuperabile incertezza dell’evento – bensì un danno da perdita anticipata della vita, essendo la stima percentuale espressione di un giudizio causale che consente di affermare l’esistenza di un nesso causale tra l’omissione e l’evento di danno. La chance si sostanzia nell’incertezza del risultato e trova applicazione solo quando sussista insuperabile incertezza dell’evento di danno, mentre qualora l’evento sia costituito dal mancato risultato stesso (quale la riduzione della durata della vita), non è lecito discorrere di chance perduta ma di diverso evento di danno.
Questa la prospettiva adottata dai giudici (ordinanza numero 25480 del 17 settembre 2025 della Cassazione), chiamati a prendere in esame l’istanza risarcitoria avanzata da una vedova.
Secondo la donna, il decesso del coniuge è stato determinato dalla mancata comunicazione del referto di una indagine strumentale, referto da cui sarebbe stato possibile rendersi conto dell’esistenza di un tumore maligno in stadio meno avanzato di quello che aveva ormai assunto alla successiva scoperta, cioè oltre un anno e mezzo dopo.
Questione centrale è la valutazione delle conseguenze provocate dalla
omessa comunicazione del referto della biopsia, che aveva comportato la perdita della percentuale di sopravvivenza tra il 50 e l’80 per cento. Legittimo parlare di danno da perdita di chance o di danno da perdita anticipata della vita?
Per sciogliere il nodo, però, i magistrati di Cassazione partono da una premessa: connotato essenziale e al contempo limite della autonoma rilevanza giuridica della chance (patrimoniale o non patrimoniale) è l’insuperabile incertezza dell’evento (o risultato) che ne rappresenta il termine ultimo di riferimento. La chance, infatti, si sostanzia nell’incertezza del risultato, la cui perdita, ossia l’evento di danno, è il precipitato di una chimica di insuperabile incertezza, predicabile alla luce delle conoscenze scientifiche e delle metodologie di cura del tempo rapportate alle condizioni soggettive del danneggiato.
Qualora l’evento di danno sia costituito non da una possibilità – sinonimo di incertezza del risultato sperato – ma dal (mancato) risultato stesso (quale può essere: la morte del paziente per effetto congiunto dalla preesistente patologia e della sbagliata diagnosi; la riduzione della durata della vita; il peggioramento della qualità della vita residua), non è lecito discorrere di chance perduta, bensì di altro e diverso evento di danno, senza che l’equivoco lessicale costituito, in tal caso, dalla sua ricostruzione in termini di possibilità possa indurre a conclusioni diverse.
La pretesa risarcitoria attiene, dunque, in tal caso, non alla chance di sopravvivenza ma al danno da perdita anticipata del rapporto parentale, ove sia certo e dimostrabile, sul piano eventistico, che la condotta illecita abbia cagionato l’anticipazione dell’evento fatale, costituendo, in tale ipotesi, un evidente paralogismo l’evocazione della fattispecie della chance – fondato sull’equivoco lessicale indotto dalla locuzione ‘perdita della possibilità di vivere meglio e più a lungo’ – mentre l’evento di danno è specularmente costituito dalla perdita anticipata della vita e dall’impedimento a vivere il tempo residuo in condizioni migliori e consapevoli.
Non è, dunque, la più o meno alta percentuale (probabilità) che dalla condotta omissiva possa dirsi derivata la perdita anticipata della vita a poter definire la perdita della mera chance di sopravvivenza per distinguerla dalla perdita anticipata della vita, ma ben diversamente l’insuperabile incertezza, su basi scientifiche o anche solo logiche o di credibilità razionale, sulla predicabilità (o non predicabilità) di una tale relazione causale, essendo evidente che, se invece una qualche valutazione probabilistica potesse esprimersi circa il verificarsi dell’evento di danno (bassa o alta che sia), per ciò stesso saremmo fuori dall’ambito della chance.
La chance resta confinata nelle relazioni incerte tra eventi non interdipendenti, in quanto non causalmente collegati da una law of connection. In tal modo la chance, per definizione, sfugge ad una misurazione attraverso il calcolo delle probabilità. Per converso se una tale connessione è possibile non si ricade più nel campo della chance ma in quello della relazione causale tra condotta ed evento di danno (inteso come lesione piena ed effettiva dell’interesse considerato). Si ritaglia così un’area ristretta di rilevanza della chance, nella quale l’esigenza di tutela si appunta su una proiezione anticipata dell’interesse finale o, come è stato detto, l’antecedente, in termini di possibilità, del vantaggio finale: situazione connessa pur sempre all’interesse finale, ma distinta, e meritevole di autonoma tutela.
La risarcibilità della perdita di chance non si pone, dunque, in alcun modo come conseguenza di una insufficiente relazione causale con il danno, ma come incertezza eventistica, che richiede comunque il previo accertamento del nesso causale tra una tale situazione di incertezza con la condotta omissiva. Anche nel caso della chance non patrimoniale occorre pertanto accertare la relazione causale tra condotta (colpevole o inadempiente) del sanitario ed evento di danno, senza che il concetto di probabilità causale (nel quale si concreta il primo elemento: nesso causale) possa sovrapporsi, elidersi o fondersi con quello di possibilità (incertezza) del risultato sperato (nel quale si concreta l’evento di danno).
L’incertezza del risultato incide dunque non sulla analisi del nesso causale, ma sulla identificazione del danno.
La perdita di chance può dunque bensì considerarsi, come detto, un diminutivo astratto dell’illecito, in quanto però diminutivo del danno (come ricaduta della insuperabile incertezza dell’evento lesivo), non del nesso causale. Da qui la definizione, che occorre in definitiva ribadire, di chance non patrimoniale (specie in campo oncologico) come perdita di una possibilità (connotata da incertezza ma nondimeno seria, apprezzabile, consistente) di maggior durata della vita e/o di minori sofferenze (ritenute soltanto possibili alla luce delle conoscenze scientifiche e delle metodologie di cura del tempo).
Tornando alla vicenda in esame, l’omessa refertazione ha comportato la perdita di una possibilità di sopravvivenza stimata in una percentuale non inferiore al 50 per cento, ma ciò non ha affatto evidenziato una insuperabile incertezza in ordine all’evento di danno ma ha piuttosto evidenziato l’esistenza – più probabile che non, in quanto stimabile in una percentuale tra il 50 per cento e l’80 per cento –- di un nesso causale tra quella omissione e l’evento di danno (perdita anticipata della vita).
Erroneo, quindi, parlare di danno da perdita di chance invece che di danno da perdita anticipata della vita.
Ampliando l’orizzonte, poi, i giudici aggiungono che, in tema di danno alla persona, conseguente a responsabilità medica, integra l’esistenza di un danno risarcibile alla persona l’omissione della diagnosi di un processo morboso terminale, in quanto essa nega al paziente, oltre che di essere messo nelle condizioni di scegliere cosa fare, nell’ambito di ciò che la scienza medica suggerisce per garantire la fruizione della salute residua fino all’esito infausto, anche di essere messo in condizione di programmare il suo essere persona e, quindi, in senso iato l’esplicazione delle sue attitudini psico-fisiche, in vista e fino a quell’esito.
La violazione del diritto di determinarsi liberamente nella scelta dei propri percorsi esistenziali, determinata dal colpevole ritardo diagnostico di una patologia ad esito certamente infausto, non coincide con la perdita di chances connesse allo svolgimento di specifiche scelte di vita non potute compiere, ma con la lesione di un bene di per sé autonomamente apprezzabile sul piano sostanziale, tale da non richiedere l’assolvimento di alcun ulteriore onere di allegazione argomentativa o probatoria, potendo giustificare una condanna al risarcimento del danno sulla base di una liquidazione equitativa. In caso di colpevole ritardo nella diagnosi di patologie ad esito infausto, l’area dei danni risarcibili non si esaurisce nel pregiudizio recato alla integrità fisica del paziente, né nella perdita di chance di guarigione, ma include la perdita di un ventaglio di opzioni con le quali scegliere come affrontare l’ultimo tratto del proprio percorso di vita, che determina la lesione di un bene reale, certo – sul piano sostanziale – ed effettivo, apprezzabile con immediatezza, qual è il diritto di determinarsi liberamente nella scelta dei propri percorsi esistenziali. In tale prospettiva, il diritto di autodeterminarsi riceve positivo riconoscimento e protezione non solo mediante il ricorso a trattamenti lenitivi degli effetti di patologie non più reversibili, ovvero, all’opposto, mediante la predeterminazione di un percorso che porti a contenerne la durata, ma anche attraverso la mera accettazione della propria condizione.

news più recenti

Mostra di più...

Iscriviti alla nostra newsletter

Scorri per attivare il pulsante