Esclusione dalla gara d’appalto: il termine triennale decorre dall’accertamento del fatto illecito addebitato all’impresa
Viene chiarito dai giudici che la condotta penale addebitata all’impresa rileva, nella sua dimensione fattuale, entro il previsto limite temporale triennale
Il termine triennale di esclusione di un’impresa dalla partecipazione a una procedura d’appalto decorre non dalla commissione materiale del fatto illecito in sé, bensì dal suo accertamento. Ciò alla luce di quanto stabilito dal Codice dei contratti pubblici. Il caso preso in esame dai giudici ha riguardato l’annullamento in autotutela dell’aggiudicazione definitiva del servizio di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani assunto dal Comune in conseguenza della rilevata circostanza che, in sede di presentazione della propria offerta, la società affidataria, locatrice a beneficio di altra società del ramo di azienda comprendente l’appalto aggiudicato, aveva sottaciuto la pendenza, a carico del socio unico, di procedimenti penali per reati comuni (associazione per delinquere, inosservanza dei provvedimenti dell’autorità, getto pericoloso di cose) e ambientali (attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, attività di gestione di rifiuti non autorizzata), nonché per reati in materia di prevenzione incendi. I giudici precisano che in assenza di un accertamento definitivo, cristallizzato in una sentenza o in un provvedimento amministrativo divenuto inoppugnabile, il termine triennale, previsto dal Codice dei contratti pubblici, idoneo, perciò solo, ad elidere la rilevanza dei fatti determinanti l’impossibilità di contrattare con la pubblica amministrazione, decorre non dalla commissione materiale del fatto in sé bensì dall’accertamento del fatto. Viene poi chiarito che la condotta penale rileva, nella sua dimensione fattuale ed extra-penale, entro il previsto limite temporale triennale, ed anche oltre tale limite, se e in quanto abbia formato oggetto di contestazione in giudizio, ossia allorquando la correlativa azione penale abbia varcato la soglia processuale di instaurazione del giudizio dibattimentale o di una sua forma alternativa per l’emissione di una pronuncia di condanna o di una pronuncia ad essa equiparabile, suscettibile, come tale, di accertare fatti integranti i gravi illeciti professionali. (Sentenza 8611 del 7 ottobre 2022 del Consiglio di Stato)giudice martelletto.jpg