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Il riferimento alla pandemia non può giustificare l’omesso deposito degli atti attestanti la notifica del ricorso

Impossibile parlare di errore scusabile. Respinta perciò l’istanza presentata dalla parte e mirata alla rimessione in termini

Il riferimento alla pandemia non può giustificare l’omesso deposito degli atti attestanti la notifica del ricorso

Nel contesto del processo amministrativo è impossibile catalogare come errore scusabile l’omesso deposito degli atti attestanti la notifica del ricorso se giustificato con un generico riferimento alla pandemia provocata dalla diffusione del Covid-19. Il richiamo generico agli impedimenti recati dall’emergenza sanitaria non consente l’applicazione dell’istituto dell’errore scusabile per rimettere in termini la parte che ha omesso il tempestivo deposito degli atti attestanti la notifica del ricorso. L’istituto dell’errore scusabile riveste, precisano i giudici, carattere eccezionale, risolvendosi in una deroga al principio fondamentale di perentorietà dei termini processuali, ed è soggetto a regole di stretta interpretazione, ammissibile esclusivamente in caso di oscurità del quadro normativo, oscillazioni della giurisprudenza, comportamenti ambigui dell’amministrazione, ordine del giudice di compiere un determinato adempimento processuale in violazione dei termini effettivamente previsti dalla legge, caso fortuito e forza maggiore. L’interruzione o la sospensione di un termine di decadenza è ammessa solo per espressa previsione di legge, con norma primaria ad hoc, come nel caso di leggi che eccezionalmente sospendono in via generalizzata i termini processuali in occasione di eventi calamitosi, tra cui quelle inerenti all’emergenza Covid-19 che hanno sospeso i termini processuali per un limitato periodo di tempo nel corso dell’anno 2020. (Sentenza 9797 dell’8 novembre 2022 del Consiglio di Stato)

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