Impossibile l’interdittiva antimafia nei confronti del libero professionista
Decisiva la constatazione che la persona fisica destinataria della misura non riveste la qualità di titolare di impresa o di società
La persona fisica che non riveste la qualità di titolare di impresa o di società non può essere destinataria di una informativa antimafia di tipo interdittivo. Questo il principio fissato dai giudici, chiamati a prendere in esame il provvedimento adottato da una Prefettura nei confronti di un professionista. Nello specifico, la Prefettura aveva applicato un’informativa antimafia ad un libero professionista in relazione a un incarico conferitogli da un Comune ed avente ad oggetto una prestazione di natura propriamente professionale. Il professionista aveva impugnato l’interdittiva e, in primo grado, il TAR aveva accolto il ricorso, negando, per l’appunto, che un libero professionista – che non riveste la qualità di imprenditore – potesse essere colpito da un’informativa antimafia. Il Ministero dell’Interno ha proposto appello, ritenendo non condivisibile tale assunto: in particolare, secondo il Ministero, la disciplina relativa all’informativa antimafia deve essere coordinata con la disciplina dell’acquisizione, da parte dell’ente locale sottoposto alla procedura di scioglimento, di detta informazione prima della stipula di qualsiasi atto negoziale, dunque anche con riferimento a contratti con cui si conferisce un incarico professionale. Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello proposto dal Ministero dell’Interno e ha chiarito che, in forza del principio di legalità, non può essere superata la lettera della legge. (Sentenza 2212 del 2 marzo 2023 del Consiglio di Stato)