Incidente in un parco pubblico: l’evento atmosferico può salvare il Comune
Però, affinché le precipitazioni atmosferiche possano integrare l’ipotesi del caso fortuito, occorre che esse rivestano i caratteri dell’imprevedibilità e dell’eccezionalità
In materia di responsabilità civile per danni da cose in custodia, per potersi apprezzare oggettivamente come eccezionale ed imprevedibile l’evento atmosferico – che ha causato il fatto dannoso –, esso va accertato esclusivamente su basi scientifiche (dati pluviometrici riferiti al contesto specifico di localizzazione della res custodita), mentre, in difetto di tale positivo accertamento, non può escludersi la responsabilità del custode.
Questo il principio fissato dai giudici (ordinanza numero 22973 del 9 agosto 2025 della Cassazione), i quali, chiamati a prendere in esame un episodio verificatosi in un parco pubblico a Firenze, aggiungono che, affinché le precipitazioni atmosferiche possano integrare l’ipotesi del caso fortuito, assumendo rilievo causale esclusivo nella responsabilità per danni da cose in custodia, occorre che esse rivestano i caratteri dell’imprevedibilità e dell’eccezionalità, e il necessario accertamento presuppone un giudizio da formulare non sulla base di nozioni di comune esperienza bensì con un’indagine orientata essenzialmente da dati scientifici di tipo statistico riferiti al contesto specifico di localizzazione della res oggetto di custodia, non potendo tali dati essere sostituiti da altri elementi probatori quali ad esempio testimonianze o resoconti giornalistici.
Il fattaccio risale all’agosto di dieci anni fa, quando un uomo, mentre si trova all’interno di un parco pubblico a Firenze, viene colpito alla testa da un ramo, staccatosi da un albero durante un forte temporale, riportando una frattura della teca cranica posteriore.
Per il ristoro dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti in conseguenza dell’incidente, l’uomo conviene in giudizio il Comune di Firenze, domandandone la condanna. Per i giudici di merito, però, tale istanza è priva di fondamento, ravvisandosi integrata nella eccezionalità e nella imprevedibilità del fenomeno atmosferico la fattispecie del caso fortuito che ‘libera’ il Comune, finito sotto accusa in quanto custode del parco.
Questa visione viene smentita dai magistrati di Cassazione, i quali, circa la riconducibilità degli eventi atmosferici alla nozione di caso fortuito, evidenziano che affinché le precipitazioni atmosferiche possano integrare l’ipotesi del caso fortuito, assumendo rilievo causale esclusivo, occorre che esse rivestano i caratteri dell’imprevedibilità e dell’eccezionalità. E, in questa ottica, il conseguente accertamento, in particolare quello della ricorrenza di un forte temporale, di un nubifragio o di una calamità naturale, presuppone un giudizio da formulare – in relazione alla peculiarità del fenomeno – non sulla base di nozioni di comune esperienza, ma con un’indagine orientata essenzialmente da dati scientifici di tipo statistico (i cosiddetti dati pluviometrici) riferiti ai contesto specifico di localizzazione della res oggetto di custodia, la quale va considerata nello stato in cui si presenta al momento dell’evento atmosferico. Più specificamente, la prova della eccezionalità degli eventi atmosferici deve essere sempre fornita attraverso l’analisi di dati scientifici, non potendo questi essere sostituiti neanche da un decreto emergenziale emesso dal sindaco, poiché la calamità naturale, che determina lo stato d’emergenza, non costituisce di per sé un evento eccezionale e imprevedibile, pur potendo essere determinata anche da eventi di tal natura, le cui caratteristiche devono essere accertate sulla base di elementi di prova concreti e specifici.
Tornando alla vicenda in esame, i giudici di merito hanno reputato dimostrata la sussistenza del caso fortuito sulla base di allegazioni, fornite dal Comune di Firenze, che però risultano, obiettano i magistrati di Cassazione, essere del tutto inidonee a provare l’integrazione del caso fortuito, ovvero: un’ordinanza di archiviazione emessa in un procedimento penale intercorso tra altri soggetti; un articolo di giornale; la deposizione resa da un teste resa nel corso del giudizio di primo grado, il quale aveva dichiarato che l’alberatura era stato oggetto di due recenti bonifiche straordinarie, con rimozione di rami e alberi caduti e potature. Ma tali elementi non sono stati affiancati da una rigorosa indagine orientata da dati scientifici di tipo statistico di lungo periodo, essendo i giudici di merito limitati a ritenere che il Comune, pur non avendo prodotto dati di tipo scientifico e statistico al fine provare l’eccezionaiità dell’evento atmosferico, sia riuscito a fornire elementi dai quali è possibile ricavare la portata anomala dello stesso fenomeno.