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Lampeggiante blu sul tettuccio della vettura: condannato il proprietario

Irrilevante il fatto che il dispositivo sia oggetto di libera vendita. Ciò che conta è l’utilizzo, idoneo a trarre in inganno sulle qualità personali di chi lo detiene e sul potere connesso all’uso del dispositivo

Lampeggiante blu sul tettuccio della vettura: condannato il proprietario

Lampeggiante blu sul tettuccio dell’automobile e azionabile dall’interno del veicolo. Tutto regolare, tranne che per un dettaglio: la vettura non appartiene alle forze dell’ordine. Indiscutibile perciò la condanna del proprietario della vettura. Respinta la tesi difensiva, mirata a ridimensionare l’episodio e a sottolineare che il dispositivo è oggetto di libera vendita. Accertato che l’uomo è stato tratto a giudizio per aver installato a bordo del veicolo, a lui intestato e su cui viaggiava, lampeggianti stroboscopici, uguali a quelli in uso alle forze dell’ordine in servizio di scorta e azionabili dall’interno del veicolo, i giudici ribadiscono che il Codice Penale «punisce chiunque illecitamente detiene segni distintivi, contrassegni o documenti di identificazione in uso ai corpi di polizia, ovvero oggetti o documenti che ne simulano la funzione. I giudici sottolineano, poi, che l’uomo è stato fermato mentre circolava a bordo di un veicolo, a lui intestato, su cui era istallato e funzionante un dispositivo lampeggiante di colore blu, normalmente in uso alle forze in servizio di ordine pubblico che, allorché usato, esonera dall’osservanza degli obblighi, dei divieti e delle limitazioni relativi alla circolazione stradale e porta a identificare il suo detentore con un soggetto in servizio di ordine pubblico, idoneo, quindi, a trarre in inganno sulle qualità personali di chi lo detiene e sul potere connesso all’uso del dispositivo. Non vi sono dubbi che il dispositivo non era lecitamente detenuto, rilevano i giudici. Irrilevante, invece, la sottolineatura che si tratta di lampeggiante oggetto di libera vendita. (Sentenza 33912 del 14 settembre 2022 della Corte di Cassazione)

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