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Negato il ‘permesso di soggiorno’ per attesa occupazione se mancano in origine i requisiti per il ‘nulla osta’ al lavoro subordinato

Normativa alla mano, il ‘nulla osta’ può essere rilasciato a condizione che siano state rispettate le prescrizioni previste, che comprendono la presentazione della proposta di contratto di soggiorno dell’impresa che ha richiesto il rilascio del ‘nulla osta’ e la documentazione attestante la capacità economica di tale impresa

Negato il ‘permesso di soggiorno’ per attesa occupazione se mancano in origine i requisiti per il ‘nulla osta’ al lavoro subordinato

Non può essere concesso un permesso di soggiorno per attesa occupazione, quando la procedura per lingresso regolare in Italia di lavoratori stranieri non vada a buon fine per difetto originario dei requisiti per il rilascio del nulla osta al lavoro subordinato. Diversamente opinando, difatti, si renderebbe assai facile laggiramento delle regole sullingresso regolare.
Questi i punti fermi fissati dai giudici (sentenza numero 968 del 29 ottobre 2025t del Tar Lombardia) a chiusura del contenzioso relativo sia allo specifico provvedimento con cui una Prefettura ha revocato il ‘nulla osta’ al lavoro subordinato rilasciato in origine a favore di uno straniero e sia al diniego di rilascio, sempre da parte di una Prefettura, di un ‘permesso’ per attesa occupazione.
Chiara la dinamica della vicenda. Lo straniero ha fatto ingresso in Italia in virtù di un ‘nulla osta’ per lavoro stagionale per nove mesi, rilasciatogli a fine dicembre 2023 dalla Prefettura, su richiesta presentata da una impresa individuale catalogabile quale datrice di lavoro. Il ‘nulla osta’ però è stato revocato nell’agosto 2024 perché mancante pressoché tutta la documentazione necessaria.
Parecchi mesi dopo, nel giugno scorso, lo straniero, senza fare riferimento alla revoca del ‘nulla osta’ in origine concessogli, ha chiesto il rilascio di un ‘permesso’ per attesa occupazione, sostenendo che il mancato perfezionamento della procedura inerente al ‘decreto flussi’ fosse imputabile al datore di lavoro.
Tale richiesta è stata respinta dalla Prefettura, a fronte della insussistenza delle condizioni per il rilascio di un tale ‘permesso’.
Lo straniero, poi, nell’agosto scorso, ha nuovamente chiesto il rilascio di un ‘permesso’ per attesa occupazione, aggiungendovi in alternativa la richiesta di subentro del nuovo datore di lavoro nella procedura del ‘decreto flussi’. Secca la risposta della Prefettura: impossibile procedere con il rilascio del ‘permesso di soggiorno’ per attesa occupazione o con il subentro del nuovo datore di lavoro.
Inutili le obiezioni sollevate dallo straniero. Per i giudici la revoca è legittima.
Normativa alla mano, il ‘nulla osta’ può essere rilasciato a condizione che siano state rispettate le prescrizioni previste, che comprendono la presentazione della proposta di contratto di soggiorno dell’impresa che ha richiesto il rilascio del ‘nulla osta’ e la documentazione attestante la capacità economica di tale impresa. La medesima disposizione prevede che il ‘nulla osta’ debba comunque essere rilasciato entro sessanta giorni, anche se non è ancora stata verificata la completezza della documentazione presentata, ma, va precisato, al sopravvenuto accertamento di elementi ostativi conseguono la revoca del ‘nulla osta’ e del ‘visto’, la risoluzione di diritto del contratto di soggiorno, nonché la revoca del ‘permesso di soggiorno’.
Ebbene, nella vicenda in esame, lo straniero non ha prospettato, né tantomeno dimostra, che avesse a disposizione la documentazione la cui mancanza era stata segnalata dalla Prefettura nella comunicazione di avvio del procedimento di revoca del ‘nulla osta’, sicché la revoca è da ritenere, nel caso specifico, non solo legittima ma doverosa.

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