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Oltraggio a pubblico ufficiale: deve essere provato il danno

Necessarie prove concrete in merito al pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima dell’offesa

Oltraggio a pubblico ufficiale: deve essere provato il danno

Il danno all’onore ed alla reputazione, inteso come danno conseguenza di un reato, come, ad esempio, l’oltraggio ad un pubblico ufficiale, non sussiste in re ipsa, dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento, e la sua liquidazione deve essere compiuta in base, non tanto a valutazioni astratte, bensì al concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e provato.
Questi i chiarimenti forniti dai giudici (ordinanza numero 5381 del 10 marzo 2026 della Cassazione) a chiusura del contenzioso civile sorto a seguito delle offese rivolte, in occasione di consultazioni amministrative, ad un presidente di seggio.
Ricostruito l’episodio: mentre il presidente di seggio comunicava pubblicamente gli esiti delle votazioni con la proclamazione degli eletti, diversi soggetti, alla presenza di altre persone, accompagnavano quelle esternazioni ufficiali con urla, fischi ed applausi di beffa e profferendo al suo indirizzo espressioni del tipo “statt a casa” e “venduto” e, al momento della lettura dei voti riportati dalla lista elettorale vincente, sbeffeggiandolo con l’aggettivo “bravo”.
Ciò nonostante, in Appello è stata respinta la domanda risarcitoria avanzata dal destinatario delle offese. Per il giudice di secondo grado, difatti, non è stato provato e neppure allegato il danno non patrimoniale da reato denunciato, e l’accertamento dell’evento, come compiuto in sede penale, non poteva esimere il destinatario delle offese dalla prova delle conseguenze pregiudizievoli derivategli, conseguenze invece allegate genericamente con riferimento all’episodio definito particolarmente increscioso e con riferimento alle maldicenze di piazza con pesanti ricadute sulla vita del destinatario delle offese.
Questa visione viene confermata e condivisa dai magistrati di Cassazione, anche alla luce dei principi secondo cui l’illecito civile, derivante o meno da ‘fatto reato’, produttivo del danno non patrimoniale, va ricondotto nell’alveo della norma generale sull’illecito extracontrattuale e ad esso, quale violazione di un interesse giuridicamente protetto, va applicato il criterio causale fondato sulla relazione condotta materiale-evento lesivo-conseguenza dannosa, e ciò comporta che le esigenze di prova della esistenza e dell’ammontare del danno patrimoniale e non patrimoniale si atteggiano in modo identico, a nulla rilevando, ai fini dell’accertamento delle conseguenze pregiudizievoli, la natura non economica dell’interesse che è stato leso.
A tale stregua, il danno non patrimoniale, come il danno all’onore e alla reputazione, costituendo anch’esso pur sempre un ‘danno conseguenza’, deve essere specificamente allegato e provato ai fini risarcitori, anche mediante presunzioni, non potendo mai considerarsi in re ipsa. E, ragionando in questa ottica, anche laddove vi fosse stata una condanna generica al risarcimento emessa dal giudice penale, la prova del danno non avrebbe potuto ritenersi in re ipsa, atteso che il giudice civile deve comunque verificare se la parte onerata ha fornito la prova del ‘danno conseguenza’, per il quale si rende necessaria un’ulteriore indagine sul nesso di causalità giuridica fra l’evento di danno e le sue conseguenze pregiudizievoli.
Pertanto, legittimo negare il risarcimento al destinatario delle offese, poiché l’accertamento dell’evento, come compiuto in sede penale, non poteva esimere il soggetto danneggiato dalla prova delle conseguenze pregiudizievoli patite.

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