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‘Salta’ la guardia giurata che ignora le disposizioni del datore di lavoro

Catalogabile come grave forma di insubordinazione il presentarsi in servizio senza ‘radio trasmittente’ e senza giubbotto antiproiettile

‘Salta’ la guardia giurata che ignora le disposizioni del datore di lavoro

Legittimo il licenziamento della guardia giurata che, nonostante precise disposizioni del datore di lavoro, si presenta in servizio senza ‘radio trasmittente’ e senza giubbotto antiproiettile. Queste condotte sono catalogabili, sanciscono i magistrati (ordinanza numero 23565 del 19 agosto 2025 della Cassazione), come gravi forme di insubordinazione.
Scenario della vicenda è la provincia toscana. Sotto accusa è una guardia giurata, messa alla porta dalla società datrice di lavoro a causa di alcuni comportamenti non esattamente finalizzata alla sicurezza e all’efficacia della mansione affidatagli.
Nello specifico, il licenziamento disciplinare deciso dalla società – ritenuto illegittimo in Tribunale ma confermato in Appello – è poggiato su tre precisi elementi: l’avere prestato servizio senza la ‘radio trasmittente’, o comunque senza una radio funzionante, in tre occasioni; l’avere prestato servizio senza avere nelle immediate vicinanze il giubbotto antiproiettile, in un’occasione; infine, l’avere tenuto, in un’occasione, sulla divisa mostrine e manette senza autorizzazione da parte della società.
A fronte dei provati addebiti contestati alla guardia giurata, è logico, per i giudici di secondo grado, catalogarli come grave insubordinazione, prevista dal contratto collettivo quale giusta causa di recesso. Impossibile, invece, ridimensionarne il peso specifico e valutarli come episodi punibili con una mera sanzione conservativa.
Sulla stessa lunghezza d’onda anche i magistrati di Cassazione, i quali, ritenendo inefficaci le obiezioni sollevate dal legale che rappresenta il lavoratore, confermano in via definitiva il licenziamento deciso dalla società.
In sostanza, gli addebiti presi in esame sono gravi sia dal punto di vista oggettivo che soggettivo e sono qualificabili in termini di insubordinazione idonea, per tale gravità, ad integrare la giusta causa di licenziamento.
Più in dettaglio, come già sostenuto in Appello, dal punto di vista oggettivo, la gravità dei fatti, soprattutto con riguardo alla mancanza della radio e del giubbotto antiproiettile, si trae all’evidenza da mansioni e compiti della guardia giurata che, in assenza di tali dotazioni, non è certo nelle condizioni di assolvervi adeguatamente, a tutela della sicurezza di luoghi e persone, a partire da sé stesso, e, in caso di pericoli ed emergenze, di chiedere l’intervento delle forze di polizia tramite la centrale operativa contattabile grazie alla radio. Rilevante, poi, anche la reiterazione della condotta, dato che il lavoratore non ha portato con sé la radio per due giorni di seguito e in una terza occasione non si è premurato di verificarne il funzionamento prima di prendere servizio, ciò per evidente trascuratezza e sull’assunto del tutto personale che non fosse necessaria né utile, potendo in ogni caso usare il cellulare, nonostante le precise disposizioni datoriali e le prescrizioni del regolamento di istituto. Quanto al giubbotto antiproiettile, il fatto è uno solo, ma non si è trattato di un fatto episodico, di una mera dimenticanza, dato che in sede di interrogatorio formale il lavoratore ha dichiarato che lo teneva sempre in macchina perché non c’erano posti dove metterlo. Quindi, anche in questo caso si tratta di una condotta dettata dalla valutazione del tutto personale di poterlo tenere in macchina, nonostante le diverse disposizioni del datore di lavoro, a lui ben note.
Poi, dal punto di vista soggettivo, la gravità della condotta si trae dalla deliberata indifferenza rispetto alle prescrizioni datoriali, ciò che sostanzia la fattispecie della insubordinazione. E l’elemento psicologico è tanto più grave, nel senso della pervicacia della condotta, alla luce della storia disciplinare del dipendente, considerato che la mancanza della radio, nelle prime due occasioni, gli era stata contestata con comunicazioni ad hoc e gli erano state perciò irrogate due sanzioni disciplinari di una certa gravità (rispettivamente, tre giorni e sei giorni di sospensione). Nonostante ciò, in una terza occasione egli ha prestato servizio con la radio scarica, senza premurarsi di verificarne il regolare funzionamento, come invece prescritto.
Infine, sempre sul piano dell’elemento soggettivo, rilevano poi gli addebiti riguardanti le manette e le mostrine sulla divisa che, pur non essendo gravi, si pongono come una iniziativa del tutto estemporanea del lavoratore e denotano anch’essi la volontà di affermare le proprie determinazioni in contrasto con le prescrizioni datoriali.
Tirando le somme, non ci si trova di fronte ad una mera condotta negligente – e quindi soggettivamente colposa – del lavoratore, bensì ad una deliberata indifferenza rispetto alle prescrizioni datoriali, e ciò configura una vera e propria insubordinazione, sanciscono i giudici di Cassazione, i quali aggiungono che il concetto di insubordinazione nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato non può essere limitato al rifiuto di adempimento delle disposizioni dei superiori ma implica anche qualsiasi altro comportamento atto a pregiudicare l’esecuzione ed il corretto svolgimento di dette disposizioni nel quadro della organizzazione aziendale.

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