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Società estinta: possibile il reclamo contro il fallimento

La normativa che consente l’assoggettamento a fallimento di una società estinta implica necessariamente il riconoscimento della sua capacità processuale per partecipare al relativo procedimento

Società estinta: possibile il reclamo contro il fallimento

La società estinta per cancellazione dal registro delle imprese mantiene la capacità di stare in giudizio ai fini del procedimento fallimentare, potendo essere dichiarata fallita entro l’anno dalla cancellazione e conservando la legittimazione a proporre reclamo avverso la sentenza di fallimento tramite il suo liquidatore. Ciò perché la previsione normativa che consente l’assoggettamento a fallimento di una società estinta implica necessariamente il riconoscimento della sua capacità processuale per partecipare al relativo procedimento.
Questo il chiarimento fornito dai giudici (ordinanza numero 30981 del 26 novembre 2025 della Cassazione) alla luce del contenzioso relativo al fallimento di una ‘s.r.l.’ in liquidazione, fallimento dichiarato in Tribunale entro l’anno dalla cancellazione della società dal registro delle imprese.
Per i giudici d’Appello è inammissibile il reclamo presentato, in nome e per conto della società, dall’ex liquidatore, ritenendo quest’ultimo non legittimato a rappresentare un soggetto giuridico ormai non più esistente.
Questa decisione viene smentita dai magistrati di Cassazione. Illogica la posizione assunta dai giudici d’Appello, per i quali, poiché la cancellazione della società dal registro delle imprese priva la società stessa della capacità di stare in giudizio, la legge fallimentare non può intendersi nel senso che introduca una sorta di eccezione, ossia che comporti la sopravvivenza della società quale fictio iuris (ai soli fini del fallimento).
Per i giudici di Cassazione vi è un punto fermo: se la legge consente che una società estinta sia eccezionalmente destinataria di un provvedimento giurisdizionale, è necessario riconoscere alla società anche la legittimazione a partecipare al processo in cui quel provvedimento deve essere adottato.
Non ha fondamento l’analogia tra l’estinzione della società e la morte della persona fisica. Infatti, la società è essenzialmente un ente giuridico, mentre la persona fisica preesiste in natura, rispetto al suo riconoscimento giuridico. Per questo motivo, ben diverso significato avrebbe la fictio iuris di considerare ancora in vita (a determinati fini) una persona fisica (e individuare un defunto come parte di un processo e destinatario di un provvedimento), rispetto alla medesima fictio iuris riferita alla società, fictio che, a ben vedere, altro non è, se non una specificazione degli effetti dell’estinzione delle società, che il legislatore è libero di disciplinare nel modo che ritiene più opportuno.
Meno ancora si comprende l’argomento per assurdo utilizzato dal giudice d’Appello laddove afferma che pare illogico ritenere che la società estinta a seguito di cancellazione dal registro delle imprese mantenga la capacità di stare in giudizio e di proporre reclamo avverso la sentenza di fallimento, sebbene poi, appunto in quanto oramai estinto, tale soggetto non possa sopportare le conseguenze di tale iniziativa (tra cui la condanna al pagamento delle spese in caso di soccombenza).
Su questo fronte, difatti, la società fallita, in quanto tale, anche se non estinta, non sopporta mai le conseguenze, in punto spese di lite, dell’impugnazione della sentenza di fallimento. Infatti, il suo patrimonio è interamente acquisito alla procedura e, in caso di rigetto, il curatore e i creditori concorsuali non potranno recuperare le spese legali affrontate per difendersi, salvo che ricorrano i rigorosi presupposti per condannare alla rifusione anche il legale rappresentante, possibilità, quest’ultima, che rimane intatta anche nei confronti del liquidatore che rappresenta la società estinta.

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