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Bene ad un componente della coppia: come certificare la donazione

Insufficiente il riferimento alla normale dinamica che si crea in un contesto familiare o parafamiliare in merito alla contribuzione alle spese sostenute per affrontare la vita quotidiana

Bene ad un componente della coppia: come certificare la donazione

A fronte di un rapporto coniugale o, anche, di una unione di fatto, va sempre provato in modo concreto il presunto animus donandi alla base dell’attribuzione di un bene tra i componenti della coppia. Insufficiente, difatti, il riferimento alla normale dinamica che si crea in un contesto familiare o parafamiliare in merito alla contribuzione alle spese sostenute per affrontare la vita quotidiana e che è destinata, almeno in teoria, a consentire ai due partner di sostenere diverse tipologie di spese raggiungendo il loro personale equilibrio in relazione alle capacità reddituali di ciascuno e all’esistenza di pregressi fondi.
Questo il punto fermo fissato dai giudici (ordinanza numero 10388 del 20 aprile 2026 della Cassazione), alla luce contenzioso tra una una coppia in crisi, poi addivenuta alla separazione.
Terreno di scontro tra lui e lei – Luca e Laura, nomi di fantasia – è un’automobile. Laura sostiene di avere acquistato la vettura – intestata a Luca – durante il matrimonio e chiede perciò a Luca la restituzione di quanto da lei all’epoca pagato.
Per meglio inquadrare la questione, Laura fornisce numerosi dettagli, spiegando di aver acquistato – in costanza di matrimonio, il cui regime patrimoniale era quello della separazione dei beni – un’autovettura, intestandola al marito, ma, di fatto, provvedendo interamente al pagamento del prezzo, in parte mediante permuta di altro suo veicolo (per l’importo di 4mila euro) e per il resto a mezzo di finanziamento, da lei richiesto, ottenuto e rimborsato, per un totale, complessivo, di 14mila e 685 euro.
Laura precisa poi che l’iniziativa giudiziaria fa seguito al tentativo – rivelatosi infruttuoso – di conseguire la restituzione dell’autoveicolo nel procedimento di separazione personale dal coniuge e ciò per avere Luca sporto querela per appropriazione indebita e sottrazione di beni comuni.
In primo grado l’istanza di Laura viene accolta solo parzialmente e Luca si ritrova obbligato a versarle 5mila e 500 euro. In secondo grado, invece, il giudice libera Luca da ogni onere: a suo avviso, difatti, l’episodio in esame è riconducibile nell’ambito della donazione indiretta e come tale perseguente un fine di liberalità soggetta ai soli obblighi di forma previsti per il negozio attraverso il quale si realizza la liberalità e revocabile solo per ingratitudine. Ciò anche alla luce del rilievo che i conferimenti spontaneamente eseguiti da un coniuge in costanza di matrimonio trovano la loro causa nella liberalità.
Tirando le somme, per il giudice d’Appello, Laura ha donato, all’epoca, a matrimonio ancora in corso, la vettura a Luca, e quindi non può pretendere nulla.
Col ricorso in Cassazione, però, il legale che rappresenta Laura contesta ferocemente la decisione d’Appello, e, in questa ottica, annota che non solo non vi è in atti prova alcuna che la signora abbia inteso donare all’ex marito il denaro necessario per l’acquisto del veicolo, o il veicolo stesso, ma vi è addirittura la negazione esplicita di tale presupposto da parte dell’uomo, avendo questi espressamente contestato la ricorrenza di una donazione. Di conseguenza, una volta esclusa la ricorrenza del cosiddetto animus donandi, lo spostamento patrimoniale in esame si rivela privo del requisito di proporzionalità e adeguatezza, non potendo, dunque, configurare adempimento di una obbligazione naturale derivante dal vincolo matrimoniale, rimanendo, così, sine causa.
A rafforzare queste contestazioni, poi, una ulteriore considerazione: il fatto che, nell’ambito di una coppia coniugale, ciascuno contribuisca alle spese del nucleo familiare, in ipotesi anche in modo variabile, non dimostra, di per sé solo, che vi sia in capo ad un coniuge, con riferimento ad uno specifico atto di disposizione, un intento di liberalità in favore del partner, sostiene il legale, andando in direzione opposta a quella seguita dal giudice d’Appello.
Le obiezioni sollevate dal legale di Laura hanno un solido fondamento, riconoscono i magistrati di Cassazione, i quali, prima di esaminare la specifica vicenda, ribadiscono che nella donazione indiretta la liberalità si realizza, anziché attraverso il negozio tipico della donazione, mediante il compimento di uno o più atti che, conservando la forma e la causa che è ad essi propria, realizzano, in via indiretta, l’effetto dell’arricchimento del destinatario, sicché l’intenzione di donare emerge non già, in via diretta, dall’atto o dagli atti utilizzati, ma solo, in via indiretta, dall’esame, necessariamente rigoroso, di tutte le circostanze di fatto del singolo caso, nei limiti in cui risultino tempestivamente e ritualmente dedotte e provate in giudizio da chi ne abbia interesse. Dunque, la necessità di una rigorosa prova – e, simmetricamente, di una altrettanto rigorosa motivazione sul punto – è condizione, vieppiù, necessaria per qualificare l’operazione come donazione indiretta, allorché l’acquisto di un bene immobile (o di un mobile registrato, come nella specie) avvenga nel contesto di relazioni coniugali, o di rapporti di convivenza aventi i caratteri propri di una stabile unione di fatto. In tali ipotesi, infatti, operazioni negoziali siffatte, lungi dall’essere espressione di animus donandi, si pongono, di regola, quale adempimento del dovere di contribuzione al sostentamento della famiglia che grava su ciascun coniuge (secondo le rispettive capacità), ovvero come adempimento di un’obbligazione naturale a carico – secondo il medesimo criterio proporzionale – su ciascun convivente.
Tornando alla vicenda che coinvolge Laura e Luca, è erroneo, secondo i magistrati di Cassazione, il presupposto cui ha fatto riferimento il giudice d’Appello, presupposto secondo cui i conferimenti spontaneamente eseguiti da un coniuge in costanza di matrimonio trovano la loro causa nella liberalità (sicché la loro irripetibilità non discende dall’esistenza di un’obbligazione naturale, quanto piuttosto dalla causa della donazione).
Allo stesso tempo, è priva di significato, sanciscono i magistrati di Cassazione, l’affermazione, compiuta dal giudice d’Appello, secondo cui i due coniugi hanno, in costanza di matrimonio, sostenuto diverse tipologie di spese raggiungendo il loro personale equilibrio in relazione alle capacità reddituali di ciascuno e all’esistenza di pregressi fondi, affermazione poi accompagnata dalla sottolineatura che l’uomo ha pagato le rette dell’asilo del figlio, ha contratto un mutuo per l’acquisto di un camper e della casa coniugale, peraltro garantito dalla moglie, intestandosi la nuda proprietà dell’abitazione, mentre, a sua volta, la donna ha contratto un finanziamento, garantito dal marito, per acquistare l’autovettura, veicolo che ella ha stabilmente usato in costanza di matrimonio per le sue esigenze e le cui spese di manutenzione, bollo e assicurazione sono state sostenute dal marito.
Tutti questi elementi sono irrilevanti, secondo i magistrati di Cassazione, anche perché non chiariscono le ragioni per le quali quelle reciproche attribuzioni, lungi dall’essere adempimento dei reciproci obblighi coniugali, debbano ritenersi espressive di causa donativa.
Necessario, quindi, un Appello bis per valutare nuovamente l’istanza avanzata da Laura, e in questa ottica il giudice di secondo grado dovrà tenere conto del principio fissato dai magistrati di Cassazione, principio secondo cui nel contesto di relazioni coniugali, ovvero di convivenze affettive che abbiano assunto carattere di unioni di fatto, l’attribuzione di beni immobili, o di mobili registrati, da parte di uno dei coniugi (o conviventi) in favore dell’altro, necessita, per poter essere qualificata come donazione indiretta, di una prova rigorosa – e di motivazione parimenti rigorosa – in ordine alla ricorrenza del cosiddetto animus donandi.

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