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Inadeguata manutenzione del bene pubblico: ente locale sotto accusa senza un comportamento almeno colposo del danneggiato

Insufficiente il richiamo alla presenza della casa del danneggiato nelle vicinanze del luogo dell’incidente

Inadeguata manutenzione del bene pubblico: ente locale sotto accusa senza un comportamento almeno colposo del danneggiato

Caduta provocata dalla accertata inadeguata manutenzione del bene pubblico: impossibile escludere la responsabilità del custode a fronte di un comportamento del soggetto danneggiato che non è stato ricostruito come almeno colposo.
Questo il principio fissato dai giudici (ordinanza numero 5069 del 6 marzo 2026 della Cassazione) alla luce del contenzioso originato da un episodio verificatosi ad Imperia.
Chiara la dinamica dei fatti: è sera, sono passate da poco le 20, quando una donna cade su un gradino della scalinata che conduce da una piazza ad una strada carrabile e riporta lesioni alla gamba sinistra.
Consequenziale la richiesta di risarcimento avanzata dalla donna nei confronti del Comune, richiesta legittima secondo i giudici di merito, i quali, però, addebitano alla danneggiata un concorso di colpa e quindi dimezzano il ristoro economico in suo favore, fissandolo in quasi 16mila e 500 euro.
In sostanza, secondo il giudice d’Appello, il contributo causale fornito dalla donna all’evento infausto è di portata tale da elidere (almeno parzialmente) la responsabilità del Comune per la cattiva manutenzione della strada.
Questa visione, fortemente contestata dalla donna, viene censurata dai magistrati di Cassazione, i quali osservano che in Appello non si è individuato, in concreto, in cosa sarebbe consistita la colpa (benché in astratto suscettibile di interrompere il nesso causale tra la cosa e il danno) della donna, poiché non sono state specificamente individuate o richiamate circostanze tali da poter desumere che la donna aveva percorso la scalinata, che pacificamente risultava ammalorata e comunque degradata, in maniera avventata o comunque incauta.
Peraltro, il dato dell’ammaloramento della scalinata è ammesso dalla stessa difesa del Comune.
Inoltre, non risulta in alcun modo che la donna avesse posto in essere una condotta imprevedibile, quale, nella specie, sarebbe stata la posa del piede su di un gradino già apparentemente ammalorato. Viceversa, è sostanzialmente incontestato che la donna, nell’effettuare la discesa, appoggiò il piede su di un gradino che cedette sotto il suo peso ma che non risultava già essere scalfito o diruto o divelto o corroso dagli agenti atmosferici o scivoloso per erba o muschio.
Evidente, quindi, l’errore compiuto in Appello, laddove non è stata specificata alcuna concreta condotta colposa da parte della danneggiata ma si è solo fatto riferimento all’essere la scalinata vicina all’abitazione della donna, cosicché questa sarebbe stata incauta nel percorrerla, pur conoscendone le cattive condizioni, e pur essendo la gradinata la via più celere per recarsi ai cassonetti dell’immondizia senza percorrere, con maggior rischio e lunghezza, la strada carrabile.
Per i giudici di Cassazione, poi, non appare compatibile l’affermazione dell’essere la scalinata ammalorata con la mancanza di accortezza da parte della donna, mancanza che viene meramente presunta per abitare ella nelle vicinanze della scala.

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